Statuto

Premessa

Nel presente statuto sono denominati:
Giardino: l’area territoriale “I Giardini di Via Terraneo”, individuata nella planimetria allegata al presente Statuto (allegato A);
Manufatti: tutte le installazioni create artificialmente presenti all’interno del Giardino, esistenti prima della costituzione dell’Associazione o installate successivamente.

Art. 1 - Costituzione, denominazione, e durata

  1. È costituita a norma dell’art. 36 e ss. del Codice Civile un'Associazione denominata “Giardini via Terraneo”, che avrà piena autonomia giuridica, patrimoniale e organizzativa.
  2. La durata dell’Associazione non è predeterminata. In caso di scioglimento verrà applicato l’art. 20 del presente statuto.

Art. 2 - Scopi e finalità

  1. L’Associazione non ha finalità di lucro nè scopi politici, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza distinzioni ideologiche, confessionali o etniche.
  2. Gli scopi perseguiti dall’Associazione sono di manutenzione, tenuta e miglioramento dell’area verde “I Giardini di via Terraneo”. Essa potrà a tale scopo:
    1. promuovere iniziative, avanzare proposte, individuare ed attuare soluzioni che riguardano il Giardino ed in particolare finalizzate
      • alla manutenzione ed il miglioramento dell’area e dei relativi manufatti in essa installati;
      • alla richiesta di installazione e alla manutenzione di ulteriori elementi/manufatti;
      • alla pulizia dell’area e alla sensibilizzazione sull’uso consapevole della stessa e delle relative installazioni;
      • alla richiesta di abbattimento delle barriere architettoniche presenti in favore delle persone con disabilità fisica;
      • alla sollecitazione delle istituzioni circa la sicurezza dell’area e delle opere e/o manufatti in essa installati;
      • alla promozione, organizzazione di eventi o qualsiasi altra iniziativa che possano contribuire al miglioramento dell’area.
    2. Coinvolgere gli utilizzatori del Giardino, gli istituti scolastici e le altre associazioni presenti sul territorio con proposte ed iniziative volte a diffondere la sensibilità ambientale e la conoscenza della natura, nonché sviluppare il senso civico e di appartenenza ad una comunità;
    3. Promuovere ed attuare iniziative all’interno del Giardino finalizzate a sviluppare una coesione civica, nonché, in generale, a migliorare il tenore di vita degli utilizzatori dell’area
  3. Le attività di cui al comma precedente, sono svolte senza scopo di lucro in forma di azione volontaria o di erogazione di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Inoltre, tali attività sono svolte secondo norme e disposizioni vigenti ed in accordo con i relativi organi pubblici competenti. L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di necessità l’Associazione potrà avvalersi di soggetti terzi, quali ditte specializzate e prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
  4. L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
  5. L’Associazione potrà esercitare anche attività diverse rispetto a quelle indicate al comma 1, purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Art. 3 - Sede

  1. L’Associazione ha sede in Corso Lucio Quinzio Cincinnato n. 124, 10151, Torino (TO), presso la residenza del primo Presidente, ed opera prevalentemente nella Regione Piemonte, e nello specifico nel Comune di Torino, Circoscrizione 5.
  2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato con verbale di Assemblea ordinaria.

Art. 4 - Raccolta fondi

L’Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5 - Patrimonio e risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’Associazione, durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
  2. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attivitàda:
    • quote associative;
    • contributi di enti pubblici o privati,
    • contributi volontari di privati, associati e non associati;
    • proventi per cessioni di beni e prestazioni di servizi ad associati, partecipanti e a terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    • rendite patrimoniali;
    • donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
    • proventi da raccolta fondi;
    • altre forme di autofinanziamento deliberate dal Consiglio Direttivo;
    • entrate da attività diverse rispetto a quelle di interesse generale;
    • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, che sia compatibile con le finalità dell’Associazione.
  3. Il patrimonio dell’Associazione, di cui al comma 1 del presente articolo, comprensivo delle risorse economiche di cui al comma 2, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione risponde delle proprie obbligazioni con il patrimonio di cui al comma 1.
  4. Ai fini di cui al comma 4, è assolutamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 - Sostenitori

Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano una donazione minima, stabilita in sede Assembleare, a favore dell'Associazione. I sostenitori non hanno i diritti previsti dall’art. 9 del presente statuto, in quanto non risultano associati ai sensi dell’art. 7, ma hanno diritto, se interessati, ad essere informati periodicamente sulle attività svolte dall’Associazione.

Art. 7 - Associati

  1. L'adesione all'Associazione è libera, senza discriminazione alcuna, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità dell’Associazione.
  2. L'adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 7 del presente statuto.
  3. Gli associati si distinguono in fondatori e ordinari: fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, ordinari sono tutti gli altri. Il numero di associati è illimitato.

Art. 8 - Criteri di ammissione ed esclusione

  1. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività o le attività di interesse generale svolte. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione.
  2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza di adesione, che deve essere sempre motivata e comunicata per iscritto all’interessato entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati. Il ricorso all'Assemblea degli associati è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, attraverso presentazione di un’istanza per iscritto.
  3. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati. La qualità di associato è intrasmissibile.
  4. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, il cui importo viene annualmente stabilito dall’Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa.
  5. In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di decesso, di recesso o di esclusione dalla stessa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
  6. La qualità di Associato si perde:
    • per recesso. Ciascun aderente è libero di recedere dall’Associazione in ogni momento, dandone comunicazione al Presidente dell’Associazione per iscritto con effetto al termine dell’esercizio sociale;
    • per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione e/o persistente violazione delle regole associative;
    • per morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento dall’Organo amministrativo;
    • per decesso.
  7. L’esclusione o la decadenza degli associati è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
  8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell’associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 9 - Diritti e Doveri degli associati

  1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività.
  2. In modo particolare, gli associati hanno diritto:
    • di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’associazione;
    • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    • di esprimere il proprio voto in Assemblea in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
  3. Gli associati sono obbligati:
    • all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
    • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e dei terzi;
    • al pagamento nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo della quota associativa, il cui importo viene annualmente stabilito dall’Assemblea degli associati, come previsto all’articolo 7 comma 4 del presente statuto.

Art. 10 - Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’associazione:
  1. L’Assemblea degli associati;
  2. Il Consiglio direttivo;
  3. Il Presidente.

Art. 11 - Assemblea degli associati

  1. L’Assemblea dei soci, organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
  2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano procedimenti disciplinari in corso.
  3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può essere portatore di un massimo di 3 deleghe.
  4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede Assembleare.
  6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto.
  7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
  8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
  9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. In caso di assenza del Segretario, il verbale sarà redatto da un componente del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea appositamente nominato dal Presidente o dall’Assemblea stessa, che farà le veci del Segretario per quello specifico verbale, sottoscrivendolo insieme al Presidente, e lo trasmetterà al Segretario per l’inserimento del libro dei verbali Assembleari.
  10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione oppure per lo scioglimento dell’Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
  11. Le delibere Assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Segretario. Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti ed i contrari.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

  1. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
  3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
  4. L’Assemblea ordinaria:
    • approva il bilancio consuntivo e tutti i documenti che lo compongono;
    • discute ed approva i programmi di attività;
    • approva l’ammontare delle quote sociali annue, su proposta del Consiglio Direttivo;
    • elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera sull'esclusione degli associati;
    • individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate nell’articolo 2;
    • approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
    • approva l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici;
    • ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza, compresa la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

  1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli articoli 12 e 13.
  2. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, come previsto all’articolo 21 del presente statuto.
  3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti tra i soci, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili illimitatamente.
  2. L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo da eleggere.
  3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione individuando i sostituti tra i rimanenti membri del Consiglio, che possono anche ricoprire più cariche (salvo l’impossibilità, per il Presidente, di ricoprire anche il ruolo di Vicepresidente), oppure tra i soci, previa loro consultazione ed accettazione per iscritto: la sostituzione dura fino alla successiva Assemblea ordinaria, nella quale sarà poi ratificata la nuova composizione del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza di ratifica delle sostituzioni effettuate, l’Assemblea procederà alle elezioni dei consiglieri mancanti.
  5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
  6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
  7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea dei soci. In particolare esso svolge le seguenti attività:
    • attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
    • redige e presenta all’Assemblea il rendiconto annuale;
    • delibera sulle domande di nuove adesioni;
    • sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione e decadenza dei soci;
    • sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari.
  8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
  9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda al Presidente, da almeno il 50% dei suoi componenti.
  10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
  11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, senza possibilità di delega. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, prevale.
  12. I consiglieri possono riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sia possibile verificare l’identità degli stessi;
  13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio, tenuto a cura del Segretario. In assenza del Segretario, la verbalizzazione sarà effettuata da uno dei membri del Consiglio scelto dal Presidente, il quale sottoscriverà il verbale unitamente al Presidente stesso, e successivamente il verbale verrà consegnato al Segretario al fine dell’inserimento nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio;

Art. 15 - Presidente

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
  3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
  4. Il voto del Presidente, in caso di parità di voti espressa nelle delibere del Consiglio Direttivo, ha prevalenza;
  5. Il Presidente cura altresì la gestione delle attrezzature dell’Associazione.

Art. 16 - Il Vicepresidente

  1. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di sua temporanea assenza.
  2. In caso di impedimento permanente o di dimissioni dalla carica da parte del Presidente, il Vicepresidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 17 - Il Tesoriere

Il Tesoriere custodisce ed amministra tutte le risorse finanziarie dell’Associazione. Redige annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio ed assolve a tutti gli obblighi di legge connessi all’incarico.

Art. 18 - Il Segretario

Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali dell’Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo, la tenuta del libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 19 - Il bilancio ed i libri sociali

  1. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 01/01 ed il 31/12 di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo recante il resoconto delle entrate e delle uscite dell’Associazione e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio può anche essere comunicato agli associati tramite mezzi diversi, individuati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea ordinaria.
  3. I libri sociali tenuti dall’Associazione, e nello specifico dal Consiglio Direttivo, sono i seguenti:
    • il libro dei soci;
    • il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
    • libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 20 - Scioglimento

  1. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
  2. In caso di estinzione o scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli associati, e determina le modalità di liquidazione del patrimonio. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale individuata dall’Assemblea che delibera lo scioglimento.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non contenuto e previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni normative del diritto comune in materia di associazioni non riconosciute.

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Allegato A

Giardino Terraneo